Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, sono Organi della Fondazione:
l’Assemblea Plenaria, il Consiglio di Gestione, Il Presidente della Fondazione, il Comitato Scientifico, l'Organo di Controllo.
I dati riferiti ai membri del Consiglio di Gestione sono riportati nella presente sezione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13; quelli riferiti ai membri del Comitato Scientifico e dell'Organo di Controllo sono invece pubblicati alla voce "Consulenti e collaboratori" così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 33/13.
La composizione di tali Organi è definita dallo Statuto.
(estratto dallo Statuto)
Articolo 14
Assemblea Plenaria
14.1 L’Assemblea Plenaria è composta da tutti i membri della Fondazione.
14.2 Spetta all’Assemblea Plenaria:
a. stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
b. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;
c. nominare i componenti del Consiglio di Gestione, determinandone il numero;
d. nominare il Presidente (nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 18 ed il Vicepresidente della Fondazione;
e. nominare l'Organo di Controllo ed il suo Presidente;
f. nominare il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto;
g. nominare i componenti ed il Presidente del Comitato Scientifico;
h. adottare i Regolamenti e le eventuali modifiche predisposti dal Consiglio di Gestione;
i. fissare, su proposta del Consiglio di Gestione, i criteri per la determinazione dei contributi minimi annuali per divenire membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti alla Fondazione ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 del presente Statuto;
j. deliberare in merito alla ricostituzione del Fondo di Dotazione qualora lo stesso si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge;
k. deliberare in merito a fusione, scissione e trasformazione della Fondazione, e/o all’attribuzione, modifica o soppressione di eventuali prerogative riservate a membri della Fondazione;
l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.
14.3 L’Assemblea Plenaria si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, o dell'Organo di Controllo, mediante avviso da affiggersi all'albo della Fondazione presso la sede sociale e da comunicarsi al domicilio - tale intendendo anche l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax - dei componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. A tal fine i singoli membri della Fondazione dovranno aver cura di comunicare al Consiglio di Gestione e mantenere aggiornati i propri recapiti.
14.4 La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione, che in ogni caso non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
14.5 Nel caso di impossibilità ad intervenire alla riunione, ciascun membro può conferire delega scritta.
Al fine del conferimento di deleghe:
– ogni membro (Promotore, Sostenitore o Aderente) può conferire delega scritta anche a soggetti estranei alla Fondazione;
– ciascun delegato non può rappresentare più di n. 2 (due) componenti.
14.6 L’Assemblea Plenaria si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
14.7 Le deliberazioni concernenti le materie di cui all’art. 14.2 lett. k. sono prese con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti aventi diritto di voto in prima convocazione e della maggioranza assoluta in seconda convocazione.
14.8 Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio residuo sono prese con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei membri della Fondazione.
14.9 Le modalità della votazione sono stabilite dal Presidente.
14.10 Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede della Fondazione, purché in Italia.
14.11 Anche in mancanza di convocazione l’Assemblea Plenaria è validamente costituita quando sono presenti tutti i membri (Promotori, Sostenitori e Aderenti) e tutti i componenti del Consiglio di Gestione e dell’Organo di Controllo.
14.12 Il Presidente della Fondazione – o il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente - presiede la riunione. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, i presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
14.13 Delle riunioni dell’Assemblea Plenaria è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione anche tra estranei alla Fondazione, o dal Notaio.
14.14 È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Plenaria si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
14.15 All’Assemblea Plenaria partecipano tutti i componenti dell’organo amministrativo e di controllo.
Articolo 15
Consiglio di Gestione
15.1 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea Plenaria.
15.2 Esso è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati dall’Assemblea Plenaria, che ne determina anche il numero, compresi il Presidente (nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 18) ed il Vicepresidente della Fondazione, che ne fanno parte di diritto.
15.3 Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione.
In particolare, provvede a:
a. predisporre la bozza di bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea Plenaria;
b. deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzo di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, nel rispetto dell'art. 21 comma 8 del presente Statuto;
c. deliberare in merito alla determinazione della quota del contributo da destinare al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, nel rispetto degli artt. 10.3 e 11.2;
d. deliberare in merito all'accoglimento delle domande di ammissione di nuovi membri;
e. deliberare sull'esclusione di membri Promotori, membri Sostenitori e membri Aderenti ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
f. deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione, fatta eccezione per le delibere riguardanti operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) e/o l’attribuzione, modifica o soppressione di eventuali prerogative riservate a membri della Fondazione, in quanto riservate alla competenza dell’Assemblea Plenaria ai sensi del precedente art. 14.2 lett. l.;
g. nominare, su proposta del Comitato Scientifico, i componenti dei gruppi di lavoro e/o studio, determinarne il numero e le competenze;
h. nominare, in via facoltativa, un Tesoriere, regolandone le mansioni e le competenze;
i. nominare, in via facoltativa, un Direttore Generale e/o Direttore Scientifico, ed eventuali Vice-direttori, determinandone le attribuzioni ed eventuali compensi;
j. predisporre ogni Regolamento ritenuto opportuno e le eventuali modifiche ai medesimi da proporre all’Assemblea Plenaria per l'adozione;
k. partecipare alle riunioni dell’Assemblea Plenaria e, ove invitato, alle riunioni del Comitato Scientifico, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;
l. esaminare le proposte di nuove iniziative avanzate da parte dei membri della Fondazione;
m. deliberare in merito alla attribuzione di particolari poteri in capo ad estranei al Consiglio;
n. organizzare le iniziative scientifiche ed i programmi da presentare annualmente all'approvazione dell’Assemblea Plenaria;
o. aprire nuove sezioni della Fondazione secondo quanto previsto dal Regolamento;
p. esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dall’Assemblea Plenaria;
q. deliberare in ordine all'accettazione di eredità e legati.
15.4 I Consiglieri durano in carica tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del loro mandato e sono rieleggibili. Possono essere componenti del Consiglio di Gestione anche persone fisiche esterne alla Fondazione.
15.5 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, né gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
15.6 Il Consiglio di Gestione può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente nonché ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.
15.7 Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri l’Assemblea Plenaria provvederà alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 18 in tema di nomina del Presidente.
15.8 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione, l'intero Consiglio si intende decaduto. Il Consigliere più anziano dei consiglieri superstiti convoca immediatamente l’Assemblea Plenaria per la nomina dell'intero Consiglio di Gestione e nel frattempo compie gli atti urgenti di ordinaria amministrazione. Qualora venga a mancare la totalità dei componenti del Consiglio di Gestione, l’organo di controllo provvederà a convocare d’urgenza l’Assemblea Plenaria per la nomina dei nuovi componenti.
Articolo 16
Convocazione e quorum del Consiglio di Gestione
16.1 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
16.2 La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere mediante qualunque mezzo che dia prova dell’avvenuto ricevimento, non meno di otto giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante qualunque mezzo che dia prova dell’avvenuto ricevimento almeno un giorno prima della riunione.
16.3 Il Consiglio di Gestione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
16.4 Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.
Articolo 17
Funzionamento del Consiglio di Gestione
17.1 Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
17.2 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
17.3 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Gestione è anche consentito mediante mezzi di telecomunicazione, come ad esempio a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che il Presidente possa constatare e comunicare i risultati della votazione, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Gestione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il soggetto che funge da Segretario.
Articolo 18
Presidente della Fondazione
18.1 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con i correlati poteri di firma.
18.2 Egli è nominato dall’Assemblea Plenaria, su designazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del suo mandato ed è rieleggibile.
18.3 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
18.4 In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti. L'intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.
18.5 Al Presidente della Fondazione compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Gestione per la ratifica del suo operato.
18.6 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Plenaria ed il Consiglio di Gestione, ne cura l'esecuzione delle relative decisioni, sorveglia il buon andamento della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 19
Comitato Scientifico
19.1 Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da un numero variabile di soggetti, comunque da 3 (tre) a 15 (quindici), nominati dall’Assemblea Plenaria.
19.2 Possono essere componenti del Comitato Scientifico persone fisiche anche estranee alla Fondazione.
19.3 Compiti del Comitato Scientifico sono:
a. proporre indirizzi particolari di ricerca e di intervento per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
b. organizzare e controllare lo sviluppo dell'attività scientifica e culturale della Fondazione;
c. predisporre pareri non vincolanti su richiesta degli organi della Fondazione.
19.4 Il Comitato Scientifico potrà proporre al Consiglio di Gestione la costituzione di gruppi di lavoro e/o studio per la realizzazione di specifici progetti di intervento della Fondazione. Potranno essere nominati componenti dei gruppi di lavoro e/o studio persone fisiche anche non facenti parte del Comitato Scientifico.
19.5 Al Presidente del Comitato Scientifico competono i seguenti poteri e compiti:
a. propone all’Assemblea Plenaria la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e al Consiglio di Gestione quella dei gruppi di lavoro e/o di studio;
b. propone al Consiglio di Gestione gli specifici progetti di intervento scientifico e/o culturale della Fondazione, predisponendo, ove necessario, il relativo preventivo di spesa;
c. esplica poteri di controllo ed indirizzo dell'attività del Comitato Scientifico e dei gruppi di lavoro e/o studio;
d. partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell’Assemblea Plenaria, senza diritto di voto.
19.6 Il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico cessano dalla carica congiuntamente al termine del mandato del Consiglio di Gestione.
19.7 I componenti dei gruppi di lavoro e/o studio cessano dalla carica con l'espletamento del loro incarico.
Consiglio di Gestione
| Ruolo | Title | cv | Dichiarazione di incompatibilità |
|---|---|---|---|
| Presidente | Claudio Tiribelli |
|
|
| Vice Presidente | Giorgio Soardo | ||
| Consigliere | Diego Antonini |
|
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| Consigliere | Rino Dario | ||
| Consigliere | Silvia Russo |